Le verifiche per le attrezzature di lavoro: a che punto siamo?

Pubblicato il 23/01/2017
In: Tecnologia  Enti di controllo  Normativa 


Punto sulle verifiche obbligatorie

Il datore di lavoro deve:

  • mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro "conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto" (art. 70 Testo unico);
  • provvede affinché, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o le pertinenti norme tecniche/buone prassi/linee guida, "le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento" (art. 71, comma 8);
  • sottoporre "le attrezzature di lavoro riportate nell’All. VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza" (art. 71, comma 11 e  Decreto 11 aprile 2011).

Sul tema delle verifiche obbligatorie alcuni dei temi di maggiore attenzione per RSPP e aziende sono:

  • il non perfetto allineamento del Decreto 11 aprile 2011 che non ha recepito le modifiche al Testo unico apportate dal "Decreto del Fare" (nel 2013 furono modificati tempi e modalità di richiesta delle verifiche);
  • il numero considerevole di circolari e provvedimenti che nel tempo si sono sedimentati creando confusione (specialmente nel campo delle attrezzature a pressione);
  • l'imminente scadenza delle abilitazioni per i soggetti privati.

Convegno a Milano

In vista delle scadenze per i rinnovi delle abilitazioni dei soggetti privati e per favorire il confronto fra enti pubblici, soggetti abilitati ed aziende utilizzatrici (che devono chiedere le verifiche), Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza organizza il convegno "Macchine e attrezzature sicure: verifiche, soggetti abilitati, responsabilità e proposte" che si terrà il 25 gennaio mattina.

Punto sulle verifiche obbligatorie

Il datore di lavoro deve:

  • mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro "conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto" (art. 70 Testo unico);
  • provvede affinché, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o le pertinenti norme tecniche/buone prassi/linee guida, "le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento" (art. 71, comma 8);
  • sottoporre "le attrezzature di lavoro riportate nell’All. VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza" (art. 71, comma 11 e  Decreto 11 aprile 2011).

Sul tema delle verifiche obbligatorie alcuni dei temi di maggiore attenzione per RSPP e aziende sono:

  • il non perfetto allineamento del Decreto 11 aprile 2011 che non ha recepito le modifiche al Testo unico apportate dal "Decreto del Fare" (nel 2013 furono modificati tempi e modalità di effettuamento delle verifiche);
  • il numero considerevole di circolari e provvedimenti che nel tempo si sono sedimentati creando confusione (specialmente nel campo delle attrezzature a pressione;
  • l'imminente scadenza delle abilitazioni per i soggetti privati.

Convegno a Milano

In vista delle scadenze per i rinnovi delle abilitazioni dei soggetti privati e per favorire il confronto fra enti pubblici, soggetti abilitati ed aziende utilizzatrici (che devono chiedere le verifiche), Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza organizza il convegno "Macchine e attrezzature sicure: verifiche, soggetti abilitati, responsabilità e proposte" che si terrà il 25 gennaio mattina.

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Copyright © 2017 RSPPITALIA

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