Il decreto (in vigore il 16 marzo 2017) ha la finalità di garantire un elevato grado di protezione della salute e sicurezza delle persone e dei beni e si applica:
agli ascensori installati in modo permanente in edifici o costruzioni
ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante all’interno dell’Unione Europea,
ai componenti di sicurezza, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
Sono esclusi dal campo di applicazione le seguenti apparecchiature:
gli ascensori da cantiere
gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro (compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine);
gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
ecc.
Principali novità del DPR 23/2017:
composizione: 5 articoli e 12 Allegati
previsti nuovi obblighi per fabbricanti, installatori, importatori e distributori
non si prevede l’obbligo di adeguamento per gli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPR n. 162/99