Nuovo Regolamento Ascensori

Pubblicato il 19/04/2017
In: Normativa 


Il decreto (in vigore il 16 marzo 2017) ha la finalità di garantire un elevato grado di protezione della salute e sicurezza delle persone e dei beni e si applica:

 

  •          agli ascensori installati in modo permanente in edifici o costruzioni
  •          ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante all’interno dell’Unione Europea,
  •          ai componenti di sicurezza, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione le seguenti apparecchiature:

 

  •          gli ascensori da cantiere
  •          gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
  •          gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  •          gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  •          gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro (compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine);
  •          gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  •          ecc.

 


Principali novità del DPR 23/2017:

 

  •          composizione: 5 articoli e 12 Allegati
  •          previsti nuovi obblighi per fabbricanti, installatori, importatori e distributori
  •          non si prevede l’obbligo di adeguamento per gli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPR n. 162/99

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