Quando una sostanza entra in Candidate List

Pubblicato il 09/02/2016
In: Normativa  Agenti chimici 


Il 17 dicembre 2015 l'ECHA (European CHemical Agency) ha aggiunto 5 nuove sostanze identificate come SVHC, ovvero sostanze molto preoccupanti (Substance of Very High Concern) nella candidate list, portando, così, l'elenco ad un totale di 168 elementi.

Le implicazioni, che derivano dal processo di inclusione e investono le imprese, variano a seconda che si tratti di sostanza in quanto tale, in miscela o in articoli.

Nel primo caso, i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori della sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) hanno l’obbligo di trasmettere una scheda dati di sicurezza (SDS) all’utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi dell'art. 31 del REACH.

Nel secondo, produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori della miscela, non classificata come pericolosa (secondo quanto disciplinato dal Regolamento CLP), hanno l’obbligo di trasmettere all’utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza, se la miscela contiene una sostanza presente in candidate list in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% (p/p), se non già prevista ai sensi dell'art. 31 del REACH.

Per quanto riguarda, invece, i produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli, contenenti sostanze presenti in candidate list in una concentrazione > allo 0,1 % (p/p), questi devono fornire informazioni sufficienti a garantire la sicurezza d'uso, di cui dispongono, all’utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. In aggiunta, i produttori e gli importatori di articoli hanno l’obbligo di notificare all’ECHA (entro i sei mesi successivi all'inserimento della sostanza in candidate list ) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli.

L'eventuale inclusione della sostanza candidata nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH), viene stabilita, con decisione finale da parte della Commissione Europea, mediante una procedura specifica e articolata, disciplinata dallo stesso REACH.

 

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