Responsabilità del RSPP per mancata valutazione dei rischi

Pubblicato il 08/02/2016


La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con recente pronuncia n. 3626 del 27 gennaio 2016, ha confermato le sentenze di condanna di primo e secondo grado nei confronti del RSPP di un'azienda, per un  infortunio occorso ad un lavoratore durante le operazioni di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore (macchina utilizzata nelle fasi di produzione delle ceramiche).

Il lavoratore, dopo aver rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'atomizzatore, era stato colpito ad una gamba dal cono inferiore dell'apparecchiatura, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale distaccatosi dalle pareti dell'attrezzatura stessa.

Nella ciircostanza, i giudici hanno contestato al RSPP di non aver inserito nel DVR la valutazione dei rischi legati alle operazioni di manutenzione e pulitura della macchina, a nulla rilevando il fatto che tali attività fossero sporadiche o comunque poco frequenti.

La sentenza è significativa in quanto riafferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza, in base al quale, il RSPP, pur non  incorrendo in responsabilità penali di natura contravvenzionale, in quanto non direttamente destinatario di obblighi sanzionati con l'arresto e/o con l'ammenda, può comunque andare incontro a condanne per reati di evento (ad esempio in caso di infortunio o malattia professionale), laddove una  sua condotta omissiva abbia contribuito, come nella fattispecie in esame, al verificarsi dell'evento stesso.

Il caso in questione è altresì utile per ricordare a tutti i RSPP che la valutazione dei rischi non può prendere in considerazione soltanto le abituali attività di un'azienda, ma deve necessariamente estendersi a quelle occasionali e sporadiche, o da svolgersi in situazioni di emergenza.