Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Nell’applicazione delle misure volte al contenimento della pandemia da Covid-19 all’interno delle aziende, contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e successivamente ripreso dai vari DPCM ed aggiornati fino ad aggi già, le Parti Sociali avevano condiviso la necessità della costituzione di un gruppo di lavoro interno - o Comitato – composto dalle funzioni aziendali con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), coinvolte nella individuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione da attuare e gestire nelle fasi di emergenza. L’aggiornamento del protocollo firmato dalle parti il 6 aprile 2021 ribadisce questo approccio.

Scopo di questo articolo è di riprendere le attribuzioni dell'RLS, per le aziende che vogliano analizzare le modalità di rapporto tra l’organizzazione di prevenzione e l'RLS, previste dal testo unico sulla sicurezza, ed in particolare dall'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Copyright © 2021 RSPPITALIA