Il requisito di rappresentatività degli Enti Bilaterali e la certificazione dei contratti

Pubblicato il 19/03/2018
In: Luogo di lavoro 


In virtù della gravità degli infortuni avvenuti in occasione di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, il D.P.R. 177/2011 ha previsto che “Qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti (..)”.

Ed è proprio con riferimento alla titolarità della certificazione dei contratti che l'INL (Ispettorato nazionale del Lavoro) nella circolare n. 4 del 2018 si è espressa sostenendo che affinché la qualificazione di imprese e lavoratori sia valida, l'ente qualificatore deve essere un Ente bilaterale - secondo la definizione dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. n.276/2003- cioè soggetto costituito "a iniziativa di una o più associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative".

Nell'eventualità in cui l'Ente non dovesse rispettare il requisito appena esposto della rappresentatività non sarebbe abilitato alla certificazione e pertanto i provvedimenti da esso certificati non avrebbero valore di fronte al personale ispettivo. 

Se non sei ancora iscritto, entra ora a far parte di RSPPITALIA per accedere gratuitamente ai contenuti premium e ai servizi riservati agli RSPP, ASPP e professionisti della sicurezza.

Copyright © 2018 RSPPITALIA