Alcune precisazioni sul tema del "datore di lavoro RSPP"

Pubblicato il 23/09/2016
In: Formazione  Enti di controllo 


Le novità per i ''datori di lavoro RSPP''

Il Testo unico consente ai datori di lavoro di svolgere in prima persona i compiti dell'RSPP soltanto nelle:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori - Sono esclusi gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private ;
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende (escluse dai punti sopra) fino a 200 lavoratori.

La formazione dei datori di lavoro RSPP è stata disciplinata:

  • fino all'11 gennaio 2012 dal DM 16 gennaio 1997; per chi ha frequentato questi corsi, l'aggiornamento va completato entro l'11 gennaio 2017;
  • dall'11 gennaio 2012 dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, che l'Accordo RSPP del 7 luglio 2016 va a modificare... ma cosa cambia?

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