Pubblicato il 20/03/2019
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Organizzazione e gestione
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La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) è un obbligo che spetta al datore di lavoro ma che rappresenta un percorso condiviso da tutti i soggetti del sistema aziendale di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: Servizio di Prevenzione e Protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), medico competente e struttura aziendale (dirigenti, preposti e lavoratori); ognuno coinvolto in base al ruolo svolto ed all'incarico ricevuto.
Il DVR, che può essere redatto anche in formato elettronico, riguarda tutti i rischi per i lavoratori e, secondo quanto indicato negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere impostato come "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione". Un DVR elaborato, ad esempio, senza tenere conto della realtà organizzativa e produttiva aziendale, non risponde a questa esigenza normativa.
I contenuti minimi del DVR sono stabiliti dalla legge; ulteriori relazioni, allegati e approfondimenti possono essere contenuti in documenti richiamati dal DVR ma non necessariamente contenuti in esso.
Il DVR deve contenere:
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Clinica del Lavoro Luigi Devoto di Milano) organizza per il 5 aprile alle 9.30 (presso il Padiglione Devoto Aula Magna, via San Barnaba, 8) l'incontro "Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità". Clicka qui per maggiori informazioni.
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