COVID-19 - Disposizioni di salute e sicurezza per i lavoratori che fanno ingresso in Italia

Pubblicato il 29/07/2020


L'ordinanza del 24 luglio 2020 del Ministero della Salute impone alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020) l'obbligo non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto; inoltre, queste disposizioni non si applicano “al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore”.

Fino al 31 luglio (salve altre disposizioni), le limitazioni di viaggio e le regole che riguardano gli arrivi in Italia si suddividono in 4 fasce:

  • Alla prima appartengono i cittadini provenienti dall’area Schengen (Ue, più Svizzera, Norvegia e Islanda ma tranne, a questo punto, Bulgaria e Romania) per i quali vige la libera circolazione;
  • gli arrivi da Stati extra Ue è consentita per ragioni di lavoro o salute con l’obbligo di quarantena fiduciaria;
  • Per 12 nazioni extra Ue, l’ingresso è libero: si tratta di Marocco, Algeria, Tunisia, Georgia, Canada, Uruguay, Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Ruanda.
  • Vi è poi una lista di 16 Paesi dai quali è vietato ogni genere di arrivo: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.

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