COVID-19 - Protocollo per la salute e sicurezza dei lavoratori

Pubblicato il 17/03/2020


Il relazione ai DPCM in vigore, e al Protocollo Condiviso approvato dalle Parti sociali  documento per orientare  le imprese nell’adozione delle misure  di sicurezza anti-contagio,  si riportano di seguito alcuni punti oggetto di richieste di chiarimenti, (FAQ).
Le  risposte sono elaborate sulla base della   nota illustrativa redatta da Confindustria per aiutare le aziende nell'applicazione del Protocollo, il cui presupposto è di garantire, ove necessario, la continuità aziendale in sicurezza.  clicka qui per scaricare la nota.

E' necessario aggiornare il DVR aziendale?
Trattandosi di emergenza nazionale a causa di un virus sul quale sono in atto ancora ricerche e approfondimenti da parte della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, come evidenziato da più parti – es. Circolare Regione Veneto – l’azienda non è chiamata ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi in riferimento a tale “rischio biologico”, in quanto non è nella condizione di poterlo concretamente e ragionevolmente fare.

Il Protocollo firmato dalle Parti sociali contiene indirizzi  condivisi tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di procedure aziendali di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare le proprie specifiche  istruzioni e procedure.

Si può andare in trasferta?

Tenendo presente il DPCM 11 marzo 2020, il testo del Protocollo  che prevede la sospensione e l'annullamento di trasferte o viaggi di lavoro nazionali, anche se già concordate e organizzate,  non ha un potere "interdittivo" ma ha la finalità di garantire la salute dei lavoratori senza interrompere le attività produttive e, quindi, fornisce una serie di indicazioni che sono state ritenute idonee allo scopo.

Lo stesso DPCM prevede la chiusura dei reparti non indispensabili alla produzione e la continuità per quelli ritenuti necessari, e quindi  se le trasferte sono essenziali per il "core business" (attività decisiva per la continuazione dell'attività aziendale) si devono ritenere ammesse. L’azienda valuterà  l'eventuale "differibilità"  a dopo il 25 marzo (scadenza prevista dal DPCM) delle trasferte/viaggi  se non indispensabili (es. legati ad attività più di natura commerciale, marketing ecc.).

Come regolare l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro?

La fase dell’ingresso in azienda è essenziale.
Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun datore di lavoro, è la misurazione della temperatura. L’indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante.
Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° con termometro, la persona non potrà fare ingresso in azienda, e dovrà avvertire il medico di famiglia e le autorità sanitaria.
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
Molto importante la disponibilità, nei pressi di entrate ed uscite (dove va evitato ogni forma di assembramento), di prodotti detergenti, posto che le porte e le maniglie sono fonti di potenziale contagio.


I fornitori esterni (es. appaltatori) possono entrare?
Sì: l’ingresso di terzi in azienda soggiace alle medesime cautele previste per i lavoratori.
In particolare, nel protocollo vengono indicate alcune cautele per gestire la fase di ingresso e di carico/scarico delle merci e utilizzo dei servizi (anche appositamente installati).
Inoltre, con riferimento al diverso tema della presenza di un servizio aziendale di trasporto, si precisa va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Anche la presenza di lavoratori appartenenti ad una impresa che sta eseguendo lavori o prestando forniture all’interno dell’impresa giustifica che le disposizioni del protocollo in commento si estendano a quelle imprese. Evidentemente, le precauzioni indicate nel protocollo faranno carico alle aziende fornitrici o in appalto.


Come si procede alla pulizia dei luoghi aziendali? Serve la sanificazione?
Il Ministero della salute – nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 - ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.
Evidentemente, in questo caso, la potenziale contaminazione del luogo di lavoro impone la massima cautela e, quindi, una azione di massima cautela nella sanificazione.
Per le altre esigenze di pulizia e/o sanificazione riportiamo, per aiutare a  meglio individuare le diverse casistiche riportiamo  link a una circolare di Assolombarda che definisce i concetti di pulizia e sanificazione.

Come affrontare il tema "DPI"?
L’OMS e le Autorità Sanitarie hanno in più occasioni e documenti chiarito gli ambiti nei quali sono  necessarie le diverse tipologie di mascherine. Quando  si tratta di situazioni nelle quali si ha a che fare con un malato o  trattandosi di ambito sanitario, le mascherine da fornire sono  le maschere filtranti (FFP2 o FFP3).

Negli altri casi il criterio fondamentale per la prosecuzione della attività lavorativa è il rispetto del metro di distanza fra le persone in azienda e l’adozione delle norme igieniche e di pulizia ; laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si procede con l'adozione di dotazioni  di protezione individuale. In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe essere utile l’adozione di visiere paraschizzi facciali intere.

Sorveglianza Sanitaria. Come interagire con il medico competente?
Si raccomanda ai datori di lavoro di  coordinarsi con i  medici competenti  in relazione alle misure opportune o che si renda doveroso intraprendere per far fronte all'emergenza per tutelare la salute dei lavoratori. Il medico competente interagirà con le figure della prevenzione (SPP, RLS) per eventualmente attuare, modificare, adeguare le disposizioni interne  all’ emergenza COVID-19.

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