D.Lgs. n. 81/2008 in questo tempo di Coronavirus: formazione sulla prevenzione e sorveglianza sanitaria

Pubblicato il 03/03/2020


La formazione “continua”

Le Autorità hanno determinato per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il prolungamento di una settimana delle disposizioni restrittive. Fra le misure adottate dalle imprese vi è l’estensione a livello nazionale della possibilità di usufruire del lavoro agile secondo le disposizioni del DPCM dell’1 marzo 2020, che prevede l'invio al lavoratore ed all'RLS della informativa in via telematica (usando anche i contenuti forniti da INAIL).

Fermo restando che gli adempimenti legati al lavoro agile previsti dal DPCM si assolvono con l'informativa telematica, questo tempo di smartworking, che consente al personale aziendale di lavorare da remoto, per i datori  di lavoro che  vogliono/possono farlo può essere un utile occasione per svolgere quegli aggiornamenti sui temi di salute e sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 in modalità e-Learning secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni in vigore (Accordo del 2011 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, e Accordo del 2016 che prevede all'allegato II le regole per le piattaforme e-Learning).

Vi sono diverse tematiche (riferibili al rischio basso o tecniche, organizzative, legate alla comunicazione ecc.) che sono state proposte come aggiornamento con questa modalità e che possono essere un modo per i lavoratori/lavoratrici interessati di estendere conoscenze e cultura sui temi di salute e sicurezza sul lavoro e alle aziende di adempiere a previsioni normative.

Inoltre, la formazione obbligatori per i rischi specifici a cui è esposto un operatore è un obbligo che deve continuare ad essere assicurato, nel rispetto delle regole di igiene e di prudenza richiamate dalle Autorità. In queste situazioni, i Servizi di Prevenzione delle aziende definiranno con i Formatori/docenti le modalità per dare opportunamente attuazione a quanto si rende necessario. 

Sorveglianza sanitaria: assicurare, per quanto possibile, l’operatività

Riportiamo il link ai Comunicati ANMA Associazione Nazionale Medici di Azienda, pubblicati sul loro sito ufficiale.

Fermo restando la sospensione di visite periodiche, riprogrammabili in altro periodo, il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale concorderà pertanto con il proprio medico competente l’assolvimento di obblighi per il datore di lavoro che si rendono necessari/urgenti per la prevenzione dell’esposizione di lavoratori/lavoratrici a rischi specifici della propria attività lavorativa.

Copyright © 2020 RSPPITALIA 



Accedi per leggere il contenuto completo dell'articolo.
Se non sei ancora iscritto, entra ora a far parte di RSPPITALIA per accedere gratuitamente ai contenuti premium e ai servizi riservati agli RSPP, ASPP e professionisti della sicurezza.