Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro

Pubblicato il 18/03/2022
In: Documenti e linee guida 


La Delibera 221 -che sostituisce il Decreto dirigenziale 7225/2022- si attiene al D.lgs.81/2008 che contiene anche i requisiti generali che devono possedere alcune tipologie di ambienti di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono.

Le nuove disposizioni si applicano:

-in tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l'igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica. È fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche. Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano, inoltre, le specifiche norme con particolare riguardo alle previsioni comunitarie;

e

-a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività. Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d'uso, inizi di attività in fabbricati esistenti o interventi nei centri storici in difformità ai presenti indirizzi, possono essere ammessi, su parere dell’Azienda USL competente per territorio, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia.

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