ll committente non è responsabile della formazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice

Pubblicato il 15/05/2018
In: Luogo di lavoro  Appalti  Sentenze della Cassazione 


La Corte di Cassazione Penale, sezione IV, con sentenza n. 18660 del 30 aprile 2018, ha affermato il principio secondo cui  la sfera di controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione del subappaltatore-datore di lavoro nell'attività di formazione-informazione dei dipendenti di quest'ultimo.
 
Il caso riguarda l'infortunio di un lavoratore di una ditta in subappalto, che aveva riportato gravi lesioni al bacino a seguito del crollo di un tramezzo in muratura avvenuto nel corso di lavori di demolizione.
 
Dalle indagini e dal dibattimento era emerso che il tramezzo era crollato in quanto il lavoratore aveva deliberatamente disatteso le modalità operative previste nel piano demolizioni predisposto dalla ditta subappaltante-committente, che prevedevano l'abbattimento del muro dall'alto verso il basso, mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro.
 
Il fatto che il lavoratore non fosse stato adeguatamente informato-formato non può essere addebitato, secondo i giudici della Suprema Corte, al datore di lavoro della società subappaltante-committente, in quanto, come già sopra accennato, quest'ultimo non può sostituirsi al datore di lavoro sub-appaltatore nell'adempimento di tale obbligo, nè si può esigere che lo stesso verifichi la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun dipendente della ditta subappaltatrice.
 
Per i motivi sopra esposti, la Corte di Cassazione, confermando peraltro il giudizio di secondo grado, ha assolto dal reato di lesioni personali colpose il datore di lavoro dell'impresa subappaltante-committente.
 
A margine di tale sentenza, è opportuno peraltro ricordare che uno specifico obbligo di verifica dell'attività di informazione-formazione-addestramento dei lavoratori dell'impresa appaltatrice sussiste, invece, anche in capo al datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori  in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, così come espressamente sancito dal D.P.R. 177/11.
 

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