L'informazione dei lavoratori deve esser svolta esclusivamente dall'RSPP?

Pubblicato il 07/02/2018
In: Formazione  Normativa 


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha di recente risposto ad un'istanza di interpello presentata dall'Unione Generale del Lavoro (UGL) per avere chiarimenti sulla necessità che l'informazione in materia di salute e sicurezza venga svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Al Servizio di Prevenzione e Protezione è affidato, tra gli altri, il compito di provvedere a fornire ai lavoratori le informazioni previste all'art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 (informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia ecc), ma è sul datore di lavoro e sulla organizzazione aziendale che ricade l'obbligo di formare, informare e addestrare il lavoratore. 

Il Ministero ritiene che la scelta del soggetto a cui affidare l'informazione dei propri dipendenti ricada sul datore di lavoro che individua, caso per caso, quello più idoneo. 

Infatti, in caso di mancata informazione del lavoratore, il D.Lgs. n.81/2008 prevede sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e non del RSPP. 

Leggi l'interpello 

 

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