La salute e sicurezza nel disegno di legge sul lavoro agile

Pubblicato il 19/02/2016
In: Formazione  Luogo di lavoro  Lavoro agile e sicurezza 


Il disegno di legge sul lavoro agile

Il disegno di legge sul lavoro agile in discussione in Senato il lavoro agile deve ancora essere approvato, ma alcuni articoli riguardano le caratteristiche di questa prestazione di lavoro subordinato, che si svolge con modalità particolari:

  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali;
  • la stipulazione di un accordo fra azienda e lavoratore per la disciplina degli aspetti legati alla esecuzione del lavoro in modalità ''agile''.

Richiami alla gestione della salute e sicurezza nello smartworking


Nel disegno di legge si trovano richiami alla salute e sicurezza nella fattispecie di lavoro agile:

  • il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile; deve consegnare al lavoratore una ''informativa scritta'' nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; 
  • il lavoratore deve cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.


Alla base di questi due punti si possono riconoscere i passaggi fondamentali del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Su queste importanti novità saranno inviati aggiornamenti e approfondimenti.

Accedi e leggi un approfondimento sul tema.

 

Copyright © 2016 RSPPITALIA