Lavori elettrici sotto tensione: nuovo elenco di aziende autorizzate e soggetti formatori

Pubblicato il 26/06/2017
In: Formazione  Normativa 


Aziende autorizzate

I lavori elettrici in prossimità di parti attive possono essere svolti esclusivamente da personale abilitato che abbia frequentato specifici corsi di formazione specifici per l'effettuazione di lavori su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 Volt (così come previsto dal Decreto 4 febbraio 2011 e dall'art. 82 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/2008).

L'abilitazione va rinnovata annualmente. Il personale formato e abilitato può operare solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro che, a tal fine, si avvale della Commissione per i lavori sotto tensione. 
Tale autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata presentando nuova domanda di richiesta.

Corsi di formazione e requisiti dei soggetti formatori

I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato e rispondenti a quanto previsto dalle norme tecniche CEI EN 50110-1 e CEI 11-15, devono essere di tipo teorico-pratico. La durata della parte teorica non deve essere inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità e va aggiornata con cadenza quinquennale. Le esercitazioni pratiche devono permettere di acquisire le abilità operative per effettuare in sicurezza le operazioni necessarie e devono rispondere alle caratteristiche previste dall'Allegato III del Decreto 4 febbraio 2011.

I soggetti qualificati a svolgere attività di formazione devono possedere le seguenti caratteristiche:

  • disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;
  • disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell'addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale;
  • disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.

Accedi e leggi il Decreto direttoriale n. 46 dell'1 giugno 2017

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