“Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori (…), da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del lavoro agile", ritiene necessario che i lavoratori, i preposti e i dirigenti ricevano una formazione (preventiva rispetto all’avvio del lavoro agile) (e che potrebbe essere considerata anche come “aggiornamento” ai sensi dell’art. 37, D. Lgs. n. 81/2008);
Il datore di lavoro “fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile”. In questo percorso, quindi, i lavoratori cooperano alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa.
Anche il lavoro agile "emergenziale" previsto dalla normativa COVID-19 rispetta queste regole.