Medico competente: ruolo e compiti in azienda

Pubblicato il 10/07/2017
In: Medico competente 


Il medico competente è una figura chiave per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto "collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori".

La precisazione è contenuta nella circolare dell'1 giugno 2017 del Ministero della Salute ed è importante per focalizzare l'obbligo (a carico del medico competente) di collaborare alla valutazione dei rischi insieme al servizio di prevenzione e protezione e l'intera struttura aziendale; i datori di lavoro ed i dirigenti prestano attenzione all'assolvimento di questo obbligo, anche alla luce dell'art. 18 , comma 3-bis, del Testo unico (Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi in capo al medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità del medico competente qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente al medico stesso e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti). 

Requisiti dei medici competenti

Il medico competente deve essere in possesso dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e mantenersi aggiornato non soltanto per aspetti puramente medici ma anche "rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche" (circolare ministeriale); infatti "i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" (Crediti ECM), quindi il restante 30% riguarda le altre tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro.
I medici in possesso dei requisiti e dell'aggiornamento si iscrivono nell'elenco nazionale che, secondo il Ministero, non è la condizione sufficiente e necessaria per poter essere nominati dalle imprese, perché "ha natura riepilogativa e non abilitativa”.

Le imprese si accertano, pertanto, del rispetto dell’obbligo formativo individuale del programma triennale da parte dei medici competenti, che hanno la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza; ogni medico deve comunicare al Ministero il possesso del necessario requisito formativo a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018.

Il Ministero ha chiarito che, per il triennio formativo 2014-2016, il medico competente ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM (in caso di mancato invio delle comunicazioni riguardanti gli aggiornamenti ECM il Ministero provvede alla cancellazione dall'elenco).

Accedi e leggi la circolare "Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure"

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