Modifica normativa nazionale in merito ai DPI e rimando al regolamento UE

Pubblicato il 19/03/2019
In: Normativa  Dispositivi di protezione 


I Dispositivi di Protezione Individuale vengono progettati, fabbricati e messi a disposizione del mercato. Nell'Unione Europea questi passaggi sono discplinati da un apposito Regolamento DPI (direttiva UE 2016/425). 

Per quanto attiene il contenuto del regolamento UE sui DPI, RSPPItalia ha già dato informazione: 
https://www.rsppitalia.com/news/entra-in-vigore-il-nuovo-regolamento-ue-sui-dpi

Il D. Lgs n.17 del 19 febbraio 2019 modifica  il D. Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992  abroga una serie di passaggi "nazionali" relativi agli aspetti "di prodotto" (marcatura, certificazione, prove, requisiti essenziali di sicurezza, ..) lasciandoli al solo regolamento DPI (europe), al quale tutti gli attori interessati devono fare riferimento

Il DPI è anche una misura di protezione per il testo unico sulla sicurezza, ovvero un dispositivo da usarsi per la sicurezza e salute dei lavoratori. 

Il decreto in oggetto modifica, perciò, anche gli art. 74 e 76 del D. Lgs n. 81/2008, sottolineando che il DPI (considerato dal regolamento come un prodotto)  nel testo unico è una misura di protezione da usarsi “ai suoi fini” , ossia per la tutela del lavoratore.

Inoltre, il regolamento DPI riporta indicazioni di armonizzazione europea tra gli enti normatori. Il decreto nazionale lascia un passaggio a livello nazionale riportato nell'art. 2:  “Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale".

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