Modifiche al ''Codice Prevenzione Incendi'' del 2015

Pubblicato il 03/05/2019
In: Normativa 


Il Ministero dell'Interno ha modificato il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 (cd. "Codice di Prevenzione Incendi"); la modifica riguarda, in particolare, l'elenco delle attività per le quali possono essere applicate le norme tecniche richiamate dal Codice. Le novità entrano in vigore il 21 ottobre 2019

Le norme tecniche di prevenzione incendi previste da Codice sono le seguenti:

  • Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni;
  • Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; 
  • Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio; 
  • Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo; 
  • Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
  • Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione; 
  • Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  • Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per gli associati ad Assolomnbarda è disponibile un approfondimento ulteriore.

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