Nuova proroga strutture alberghiere e sanitarie (febbraio 2023)

Pubblicato il 03/03/2023


La Legge n. 14/2023 (Legge di conversione del Milleproroghe 2023) contiene nuove proroghe in materia di prevenzione incendi per:

Strutture Alberghiere

E' prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.

La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50): "resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito".

Strutture sanitarie

Sono prorogati di tre anni, oltre la prima, per causa di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, i termini per specifici adempimenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.

In particolare, per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, i termini sono i seguenti:

entro il 24/4/2023 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 13.3; 14; 15.2, comma 1, lettere f), g), h); 15.4; 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); 17.2.1; 17.2.2; 17.2.3; 17.2.5; 17.3.1, comma 1; 17.3.2; 18.5 del DM 19 marzo 2015

entro il 24/4/2026 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 15.5.1, commi 1, 3, 7; 15.5.2; 15.6; 17.4, escluso il comma 1 del 17.4.1; 17.5 esclusi i commi 1 e 7; 18.1; 18.3; 18.4; 19.3.

entro il 24/4/2028 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I del DM 19 marzo 2015.

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