Relazione annuale per utilizzo, bonifica e smaltimento amianto per la Regione Toscana

Pubblicato il 16/11/2021
In: Enti di controllo 


La Legge 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” prevede, all’art. 9, che le imprese che:

- utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi;

- che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;

inviano annualmente alle regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Le aziende che abbiano l’onere ad adempiere all’invio della relazione ex art. 9 della L. 257/1992 devono procedere attraverso il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC), così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1196/2015. L’inosservanza di tale obbligo informativo è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 15 comma 4 della suddetta legge.

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