Salute e sicurezza nell'Ordinanza n. 590 di Regione Lombardia

Pubblicato il 03/08/2020


L'Ordinanza n. 590/2020 della Regione Lombardia proroga fino al 10 settembre l'obbligo della mascherina (o altro indumento idoneo a coprire naso e bocca) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. La mascherina deve essere sempre portata con sé, poiché va usata anche all’aperto se non è possibile "garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

Disposizioni relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Ordinanza prevede che:

  •  Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali è soggetto all’obbligo di mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività;

  • Le attività economiche, produttive e ricreative sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle schede dell’allegato 1;

  • I datori di lavoro devono rilevare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro.

Novità in materia di trasporti

Rispetto al tema del trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea, l'Ordinanza prevede la possibilità di occupare il 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano; per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi.

Per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi.

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