Strutture ricettive all’aperto: alcuni chiarimenti dai VVF

Pubblicato il 26/09/2016
In: Luogo di lavoro 


Indirizzi applicativi e DM 28 febbraio 2014

I chiarimenti al DM 28/02/2014 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aperto (villaggi turistici, campeggi ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone riguardano i seguenti punti:

  • Distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata
    Al fine di evitare che l’insorgere di incendi scaturiti da aree di deposito rifiuti possa andare ad interferire con zone destinate agli ospiti o con notevole affluenza di persone, le strutture turistico ricettive all’ aria aperta, devono identificare un’area (posta anche all’aperto) dove vengono raccolti i rifiuti prodotti in attesa del successivo smaltimento.
    Non sono quindi ammessi come deposito di rifiuti i singoli bidoni di uso domestico o gruppi di 3-4 per la raccolta rifiuti, tipicamente a servizio di un numero esiguo di unità abitative.
     
  • Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
    La regola tecnica prevede che le strutture ricettive open air siano dotate di un sistema di illuminazione di sicurezza (costituito anche da lampade con alimentazione autonoma) nelle vie di circolazione principali in grado di garantire, in condizioni di emergenza, il raggiungimento delle aree di sicurezza (punti di raccolta, aree di sicurezza e zone di parcheggio).

 

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