Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori COVID-19 – Comunicazione attività alle Prefetture e fac simile

Pubblicato il 24/03/2020


Il DPCM 22 marzo 2020  (valido fino al 3  aprile 2020) intensifica le misure contro COVID-19 e indica nuove misure  da  adottare.

Alla lettera a) dell’articolo 1  si sospendono tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato I,  che  riporta un elenco di codici ATECO.

Nelle lettere successive [da d) a g)] sono consentite quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, oltre alla prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo. In questi casi è obbligatoria una comunicazione al Prefetto competente per territorio.  
 

Anche per le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale,  per le  quali  serve autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività; è stato elaborato un fac simile che può essere utilizzato.

 E' importante sottolineare che le imprese che proseguono la propria attività (alla luce del DPCM) possono farlo solo applicando rigorosamente il Protocollo aziendale anticontagio-COVID-19 alla luce dell'Intesa del 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, coinvolgendo le funzioni aziendali competenti oltre al Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Leggi la news al riguardo).

 

Di seguito l’elenco aggiornato dei riferimenti delle Prefetture e dei rispettivi siti Internet (alcune Prefetture hanno predisposto dei fac simile di comunicazione/richiesta di autorizzazione):

 

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