Responsabilità solidale negli appalti

Pubblicato il 11/02/2016
In: Normativa 


Il Ministero del Lavoro ha recentemente risposto all'istanza di interpello riguardante la responsabilità solidale, in materia contributiva, degli appalti.

La richiesta mirava ad ottenere un chiarimento sull'individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire, per il recupero dei contributi, a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi delle disposizioni descritte, in modo congiunto, dal D. Lgs. 223/2006 (convertito da L. n. 248/2006), all'art. 35, c. 28 e dal  D. Lgs. 276/2003, all'art. 29, c. 2, giacché, in caso di appalti/subappalti cessati tra il 1° gennaio 2007 ed il 28 aprile 2012, i due regimi trovavano contemporanea applicazione.

Il Ministero si è espresso specificando che, nel suddetto intervallo temporale, debbano prevalere, poiché di carattere speciale, le disposizioni normate dal D.Lgs. 276/2003, in base alle quali la responsabilità solidale tra committente e appaltatore/subappaltatore, relativa ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, è limitata a due anni dalla cessazione dell’appalto.

Dal 29 aprile 2012, entrando in vigore la Legge n. 44/2012, risulta valida la riformulazione dell’art. 35, c. 28, del D. Lgs. 223/2006, che prevede l’esclusione dei profili relativi alla contribuzione previdenziale dalla disciplina della responsabilità solidale

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