Pubblicato il 04/04/2016
Prima del Collegato ambientale, INAIL riconosceva l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto in bicicletta solo se il lavoratore faceva uso di questo mezzo a causa di assenza o insufficienza di mezzi pubblici di trasporto e per impossibilità di raggiungere a piedi il posto di lavoro (causa distanza casa-lavoro) purchè l’evento lesivo avesse luogo in una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non all’interno di una pista ciclabile o in zona interdetta al traffico.
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