Sicurezza e formazione: attenzione all'e-Learning

Pubblicato il 11/04/2016
In: Formazione  Enti di controllo  Normativa 


La formazione specifica non può essere fatta in e-Learning

Il Ministero del Lavoro non ha aggiunto nessuna novità rispetto alla tematica della formazione in e-Learning: non è possibile effettuare la parte pratica dei corsi formazione previsti per i lavoratori (Accordo 21 dicembre 2011).
A livello regionale sono ammesse solo sperimentazioni in casi specifici: ad esempio, in Lombardia è stata validata la formazione in e-Learning (anche parte specifica) nel settore sanitario. 

Quando è possibile usare l'e-Learning?

Le imprese possono utilizzare l'e-Learning (non la formazione a distanza, FAD) in alcuni casi, sempre nel rispetto dell'allegato II dell'Accordo del 2016:

  • formazione generale (4 ore) per i lavoratori - Attenzione, occorre ricordarsi di condividere i progetti formativi per i lavoratori con l'Organismo Paritetico Provinciale della provincia nella quale vi è la sede legale dell'azienda;
  • formazione aggiuntiva dei preposti (per una parte delle 8 ore aggiuntive rispetto alla formazione che il preposto riceve in quanto lavoratore);
  • formazione dei dirigenti (16 ore);
  • aggiornamenti per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore, tenendo conto che le 6 ore dell'aggiornamento dei preposti coprono la formazione di aggiornamento per i lavoratori).

Questa precisazione è importante anche alla luce della scadenza dell'11 gennaio 2017 che riguarda le imprese che hanno valorizzato la formazione erogata prima dell'11 gennaio 2012, non ripetendola alla luce delle disposizioni dell'accordo del 21 dicembre 2011.

Per conoscere le opportunità di formazione anche in e-Learning più vicine a te, clicka qui.

 

Accedi e leggi:

  • la risposta ministeriale n. 4/2016 all'interpello sulla formazione;
  • il provvedimento di Regione Lombardia per l'e-Learning in sanità.

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