Dal prossimo 12 ottobre entra in vigore l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare in via telematica all'Inail, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, così come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/08 (cfr. la nostra ultima precedente news sull'argomento del 3/3/2017).
In attesa di eventuali indicazioni più specifiche da parte dell'Inail, per adempiere a tale obbligo, le aziende dovranno utilizzare la medesima applicazione ("Denuncia/comunicazione di infortunio") messa a disposizione dall'Istituto sul proprio sito per la denuncia, a fini assicurativi, degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
A tale riguardo, si precisa che l'obbligo di comunicazione degli infortuni con assenza superiore a tre giorni si intende comunque assolto con la denuncia a fini assicurativi di cui all'articolo 53 del D.p.r. 1124/65 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").
Il D.lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione del nuovo obbligo di comunicazione, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno.