Fase 2 le norme in vigore dal 18 maggio 2020

Pubblicato il 19/05/2020


A livello nazionale sono in vigore nuove norme per la gestione dell'emergenza COVID-19. E' importante notare che il DPCM del 26 aprile non è più in vigore, perciò il protocollo aziendale deve essere ora rispondente all'allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 (il testo è sempre quello condiviso dalle Parti sociali il 24 aprile 2020).

Decreto Legge 16 maggio 2020

Il Decreto (scarica il testo) è vigore fino al 31 luglio e prevede:

  • il divieto di spostamento fra Regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (fino al 2 giugno);
  • fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative;

  • divieto di mobilità per le persone sottoposte alla misura della quarantena;

  •  le riunioni si devono svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

  • le attività economiche devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida regionali. Per i documenti tecnici dell'ISS (es. su sanificazione ecc.) clicka qui.

DPCM 17 maggio 2020

Il provvedimento (clicka qui per scaricarlo) è l'attuazione delle norme vigenti e prevede che:

  • tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso (allegato 12) nonché quelli specifici per settore:cantieri (allegato 13) e trasporto e della logistica (allegato 14);

  • obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C ) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

    • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
    • le attività delle strutture ricettive sono esercitate in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Disposizioni per Regione Lombardia

Regione Lombardia ha emanato le nuove disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'emergenza COVID-19 (scarica l'ordinanza 547, valida dal 18 al 31 maggio 2020). 

​Copyright © 2020 RSPPITALIA



Accedi per leggere il contenuto completo dell'articolo.
Se non sei ancora iscritto, entra ora a far parte di RSPPITALIA per accedere gratuitamente ai contenuti premium e ai servizi riservati agli RSPP, ASPP e professionisti della sicurezza.