Gli obblighi dell'art. 2087 cod. civ. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato il 20/06/2023
In: Organizzazione e gestione  Normativa  Documenti e linee guida 


RSPPITALIA torna con un approfondimento sull’articolo 2087 del Codice Civile («L’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro») che è importante per aziende, RSPP ed esperti poiché la Magistratura si basa spesso su questa norma per l'individuazione dei livelli di responsabilità in caso di infortuni e morti sul lavoro.

E' ancora in vigore, ad. es., l'art. 29 bis della Legge n. 40/2020 che stabilisce che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il datore di lavoro adempie all’obbligo dell’articolo 2087 Cod. Civ. mediante l’applicazione del protocollo condiviso del 30 giugno 2022.

Leggi l'articolo "La perdurante incidenza degli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c. nel contesto della salute e sicurezza sul lavoro".

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