Il rispetto dei protocolli anti-COVID-19 vale ai fini del rispetto dell'art. 2087 Cod. Civ.

Pubblicato il 08/06/2020


L'art. 29 bis della Legge n. 40/2020 stabilisce che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il datore di lavoro adempie all’obbligo dell’articolo 2087 Cod. Civ. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso, sottoscritto il 24 aprile 2020 (leggi l'apposita sezione del sito).

Le misure del protocollo devono essere adottate e mantenute per "tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 Cod. Civ.) e per evitare la possibile contestazione della "colpa" del datore di lavoro in caso di danni o lesioni subite dal lavoratore in relazione all'infezione da COVID.

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