Individuare il datore di lavoro e i suoi obblighi nei confronti degli agenti biologici

Pubblicato il 27/07/2022
In: Sentenze della Cassazione  Documenti e linee guida 


Dopo un precedente articolo sull'individuazione del datore di lavoro di unità produttiva, è utile tornare sul contenuto della sentenza di Cassazione n. 9028/2022 in merito alla figura del datore di lavoro e all'obbligo di valutazione dei rischi.

Questo secondo articolo affronta anche la questione, ponendo qualche considerazione di dubbio, legata al fatto che la pronuncia affronta, senza entrare nel merito, la valutazione del rischio da Covid19 come obbligo del datore di lavoro.

Di seguito alcuni passaggi dell’autrice estratti dall’articolo, al quale il lettore è invitato alla lettura integrale.

“occorre notare come la sentenza, contrariamente a quanto prescritto dalla legge, ma in modo non difforme da una certa tendenza che va via via consolidandosi nella prassi giurisprudenziale, non si limiti ad affrontare gli aspetti di legittimità sui quali sarebbe chiamata a pronunciarsi ma si spinga sino a sindacare profili di merito della vicenda in esame, sui quali fonda poi la decisione di annullamento con rinvio ad altra sezione del Tribunale remittente. Questi passaggi, tuttavia, non senza un certo paradosso, costituiscono l’unica occasione offerta al lettore per orientarsi nella vicenda oggetto della cognizione di legittimità, in assenza di una necessaria e quanto mai utile ricostruzione esaustiva dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della pronuncia”

A prescindere dalla volontà o meno di aderire a questo indirizzo, oggetto di vivo dibattito , pur tuttavia il profilo che ci pare irrinunciabile risiede nella necessità di garantire il rispetto di un onere di adeguata motivazione delle sentenze di legittimità le quali sono comunque tenute ad analizzare l’intero novero dei presupposti relativi alle vicende oggetto di cognizione. Ove le sentenze non rispettino pienamente questo requisito appare dunque ancor più difficile ritenere che esse possano fondare principi di diritto dotati di una validità paradigmatica”.

In sintesi, va dunque notato come la sentenza della Suprema Corte, che si pronuncia normalmente su aspetti di legittimità, si spinga anche a sindacare profili di merito (l’obbligo di valutazione dei rischi da covid 19 in ogni luogo di lavoro), senza però fornire alcuna motivazione riguardo al mancato adempimento previsto in materia di sicurezza. 

A tal proposito, si ricorda che il 30 giugno u.s. le parti sociali e i Ministeri competenti hanno sottoscritto il protocollo condiviso Covid19 che ha confermato che “il virus SARS-CoV- 2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

Leggi l'articolo "Per qualche breve questione di metodo e merito sugli obblighi del datore di lavoro, con riferimento alla valutazione dei rischi da Covid19". 

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