Nuovi provvedimenti per la gestione di COVID-19

Pubblicato il 07/01/2021
In: Aspetti legati a COVID-19 e salute e sicurezza sul lavoro 


Norme sugli spostamenti dal 7 al 15 gennaio 2021

Il DL n. 1/2021 prevede che dal 7 al 15 gennaio 2021 "è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma".

Novità contenute nel Milleproroghe per il 2021

 

L'art. 19 del DL n. 183/2020 (Decreto ''Milleproroghe'') proroga fino alla fine dello stato di emergenza COVID-19 (attualmente stabilito al 30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021, alcune disposizioni elencate nell'allegato I, tra le quali:

  • art. 15, Legge n. 27/2020, possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni ordinarie;
  • art. 16, Legge n. 27/2020, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;
  • art. 83, Legge n. 77/2020, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
  • art. 90, Legge n. 77/2020, estensione del lavoro agile "in assenza di accordo individuale"; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della Legge n. 81/2017, restano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

Copyright © 2021 RSPPITALIA



Accedi per leggere il contenuto completo dell'articolo.
Se non sei ancora iscritto, entra ora a far parte di RSPPITALIA per accedere gratuitamente ai contenuti premium e ai servizi riservati agli RSPP, ASPP e professionisti della sicurezza.