Un chiarimento sulla visita del medico competente a tutela del lavoratore che rientra dalla malattia

Pubblicato il 24/10/2022
In: Normativa  Medico competente 


La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente a tutela del lavoratore e il datore di lavoro ne è responsabile; infatti, "Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti (...)  a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità del medico competente qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente allo stesso e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti" (art. 18, comma 3-bis).

La sorveglianza sanitaria comprende anche la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione". Il concetto di "motivo di salute" comprende anche la malattia e il datore di lavoro dovrebbe gestire i tempi della visita in modo da consentire al medico di esprimere un giudizio di idoneità per consentire la ripresa di quelle mansioni che necessitano di idoneità (leggi un articolo precedente).

La visita non è elemento discriminante sempre e comunque per il rientro in azienda.

Secondo la Cassazione, ....

Copyright © 2022 RSPPITALIA



Accedi per leggere il contenuto completo dell'articolo.
Se non sei ancora iscritto, entra ora a far parte di RSPPITALIA per accedere gratuitamente ai contenuti premium e ai servizi riservati agli RSPP, ASPP e professionisti della sicurezza.